L'INPS con 3 circolari emesse il 29 maggio scorso, disciplina le nuove indennità previste dal DL 34/2020 (decreto rilancio) nonché le proroghe delle indennità già previste dal DL 18/2020 (decreto cura Italia).
Le nuove indennità previste dal DL 34/2020 riguardano:
- Lavoratori domestici; (circ. 65/2020)
- Lavoratori intermittenti; (circ. 67/2020)
- Lavoratori stagionali occupati in settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; (circ. 67/2020)
- Lavoratori autonomi occasionali art. 2222 cc; (circ. 67/2020)
- Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
Per il mese di Marzo 2020, le indennità previste per i lavoratori sopra richiamati, ad esclusione dei lavoratori domestici, erano state inserite all’interno del decreto interministeriale 10/2020. Si ricorda che dette categorie di lavoratori erano state escluse dal decreto cura Italia.
Nei documenti di prassi, oltre a prevedere le modalità di richiesta ed i requisiti per l'accesso alle singole misure, vengono riportate anche le cause di compatibilità, incumulabilità ed incompatibilità con le misure già esistenti, nonché con gli ammortizzatori sociali previsti per questo periodo emergenziale.
La circolare 66/2020, affronta invece, la proroga dei bonus già previsti dal DL 18/2020 ed anche in questo caso vengono riportate le cause di compatibilità, incumulabilità ed incompatibilità con le misure già esistenti.
In particolare, in quest’ultima circolare, viene affrontata la compatibilità delle misure disciplinate dal decreto cura Italia, con l’assegno ordinario di invalidità, possibilità prevista dal decreto rilancio. Viene specificato che, se il soggetto ha richiesto uno dei bonus previsti dal decreto cura Italia e l’istituto ha rigettato l’istanza per incompatibilità tra lo stesso e l’assegno ordinario di invalidità, vista la nuova disposizione normativa, sarà effettuato un riesame d’ufficio, pertanto il soggetto richiedente non dovrà effettuare alcuna istanza. Mentre se il soggetto non ha richiesto il bonus per il mese di marzo 2020, poiché consapevole di incompatibilità del bonus con l’assegno ordinario di invalidità, ha tempo fino al prossimo 3 giugno, pena decadenza, per effettuare la richiesta, bonus che conseguentemente sarà riconosciuto anche per il mese di aprile.
Nella circoalre 66/2020 viene specificato che, in linea con l' art. 84 del decreto rilancio, i lavoratori che per il mese di Marzo 2020, non hanno presentato domanda per l’accesso alle indennità Covid-19, già disciplinate dal decreto cura Italia, possono ancora presentare la relativa domanda, pena decadenza, entro il prossimo 3 giugno 2020.
Per ogni utile approfondimento si rimanda alle circolari INPS di seguito riportate.
Circolare 65/2020;
Circolare 66/2020;
Circolare 67/2020.
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